
Responsabilità dell’appaltatore per vizi dell’opera
Nel settore degli appalti, la gestione dei vizi e difformità dell’opera è spesso causa di contenzioso tra committente e appaltatore. La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sui concetti di prescrizione, decadenza e riconoscimento dei vizi, con particolare riferimento agli obblighi dell’appaltatore e ai diritti del committente, nell’ambito dei rapporti tra i professionisti.
Le sentenze n. 15283/2005, 2733/2013, 19343/2022 e 33053/2024 forniscono un quadro aggiornato delle principali criticità applicative, evidenziando come il riconoscimento dei vizi e il comportamento delle parti possano influire sulla possibilità di far valere la garanzia per difetti dell’opera.
Denuncia dei vizi: i limiti temporali tra decadenza e prescrizione
L’art. 1667 c.c. disciplina la garanzia per i vizi dell’opera, stabilendo che il committente deve denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta, pena la decadenza del diritto alla garanzia. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito alcuni aspetti chiave:
- Non è necessaria una perizia tecnica per far decorrere il termine di denuncia, se il vizio è chiaramente percepibile (Cass. n. 19343/2022);
- Il termine di decadenza può essere superato se l’appaltatore riconosce i vizi, ma questo non sospende la prescrizione (Cass. n. 15283/2005);
- La prescrizione dell’azione è di due anni dalla consegna dell’opera, a meno che non si tratti di vizi gravi soggetti all’art. 1669 c.c., per i quali il termine sale a dieci anni.
Riconoscimento dei vizi e rinuncia all’eccezione di decadenza
Un aspetto fondamentale riguarda il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore e le sue conseguenze sulla possibilità del committente di far valere la garanzia:
- Il riconoscimento può avvenire anche per fatti concludenti, senza necessità di una dichiarazione esplicita (Cass. n. 2733/2013);
- Se l’appaltatore non contesta i vizi in giudizio, può considerarsi rinunciata l’eccezione di decadenza (Cass. n. 2733/2013);
- Tuttavia, il riconoscimento dei vizi non implica automaticamente un obbligo di eliminazione se l’appaltatore non si impegna espressamente in tal senso (Cass. n. 33053/2024).
Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale (Cass. n. 15283/2005); ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto (Cass. N. 33053/2024 e Cass. n. 19343/2022).
Accettazione dell’opera e perdita della garanzia
Un altro aspetto delicato riguarda l’accettazione dell’opera da parte del committente:
- Se l’opera viene accettata senza riserve, il committente perde il diritto alla garanzia, salvo vizi occulti (Cass. n. 33053/2024);
- Il semplice fatto che l’appaltatore ammetta l’esistenza di difetti non implica il riconoscimento della propria responsabilità e non estende i termini di prescrizione (Cass. n. 15283/2005);
- Nei casi di vizi gravi, la garanzia decennale ex art. 1669 c.c. può essere fatta valere anche nei confronti di soggetti terzi.
I nostri consigli
Alla luce di questa giurisprudenza, appare evidente l’importanza di adottare soluzioni contrattuali adeguate per tutelare sia il committente che l’appaltatore. Un contratto ben redatto da un avvocato esperto in diritto degli appalti può:
- Prevedere clausole specifiche che definiscano obblighi e tempistiche per la denuncia e la riparazione dei vizi;
- Stabilire criteri chiari per il riconoscimento dei difetti e le responsabilità delle parti;
- Inserire meccanismi di risoluzione delle controversie per evitare lunghi contenziosi giudiziari;
- Tutelare l’appaltatore chiarendo i limiti della garanzia e la corretta gestione delle richieste di risarcimento.
Iscriviti alla nostra newsletter esclusiva per ricevere consigli pratici, aggiornamenti normativi e strumenti utili.