Superbonus e compensi dei tecnici: i principali problemi nei contenziosi
Nel periodo di massima operatività del Superbonus 110%, molti professionisti (architetti, ingegneri, termotecnici, ecc.) hanno ricevuto incarichi da condomìni, singoli proprietari o imprese. Ma non tutti i progetti sono andati a buon fine. In alcuni casi, l’intervento si è interrotto per motivi normativi, fiscali o organizzativi. In altri, il cantiere non è mai stato avviato.
Risultato? Lavori tecnici svolti, compensi a volte non pagati.
Chi ha svolto attività professionali legate al Superbonus — come diagnosi energetiche, studi di fattibilità o progetti esecutivi — sa bene che ottenere il pagamento non è sempre semplice, soprattutto quando il progetto si interrompe o il cantiere non parte.
Oggi molti di questi casi sono arrivati in Tribunale. Alcune decisioni recenti offrono spunti concreti su quali problemi giuridici emergono più spesso e come i giudici li hanno affrontati.
Il principio fondamentale: incarico e attività devono essere provati
Nei giudizi per il pagamento del compenso, il professionista deve provare due cose:
- che l’incarico gli sia stato effettivamente conferito (anche per comportamenti concludenti);
- che abbia eseguito le attività richieste, anche solo in parte.
Questo principio è confermato da numerose sentenze della Cassazione (tra cui Cass. 21522/2019, Cass. 3043/2023), ed è stato applicato in concreto da diverse pronunce di merito. Non serve un contratto formale: email, verbali assembleari, relazioni tecniche e perfino presunzioni possono bastare a dimostrare il rapporto negoziale e il diritto al compenso.
Le sentenze esaminate: un orientamento sempre più chiaro
Negli ultimi anni, diversi Tribunali si sono pronunciati sul tema, contribuendo a delineare con chiarezza i diritti dei professionisti coinvolti nei progetti legati al Superbonus.
Prendendo spunto da alcune decisioni emblematiche — emesse tra il 2023 e il 2025 — possiamo tracciare i punti fermi di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Tribunale di Arezzo, 17 maggio 2023, n. 472
Il Tribunale ha respinto la richiesta di un tecnico che, dopo aver svolto e ricevuto pagamento per una sanatoria urbanistica, chiedeva un ulteriore compenso per attività di progettazione energetica. La domanda è stata rigettata perché mancava la prova dell’incarico: nessun verbale assembleare, nessuna conferma scritta, nemmeno un documento che attestasse l’avvio della prestazione per il Superbonus.
Lezione: il professionista deve sempre documentare l’avvenuto incarico, anche se verbale o desunto da comportamenti concludenti.
Tribunale di Monza, 28 dicembre 2024, n. 3106
Diversa la conclusione nel caso affrontato dal Tribunale di Monza. Qui l’incarico era stato deliberato in assemblea, formalizzato con l’amministratore e il tecnico aveva prodotto documentazione, computi metrici e richiesto autorizzazioni.
Anche se i lavori non sono mai partiti, il Tribunale ha stabilito che il compenso è comunque dovuto, perché il professionista ha svolto una prestazione utile al cliente.
Lezione: il pagamento è dovuto se la prestazione è stata eseguita e vi è prova dell’incarico, anche se il cantiere non parte o viene abbandonato.
Tribunale di Ancona, 14 febbraio 2025, n. 303
Qui invece la richiesta di compenso è stata rigettata. Il Tribunale ha ritenuto che il professionista operasse in nome e per conto del General Contractor, e non vi fosse prova di un incarico autonomo da parte del condominio o dei condomini.
L’architetto aveva partecipato all’assemblea come rappresentante dell’impresa, e non ha dimostrato un mandato diretto.
Lezione: se il tecnico lavora per conto di un soggetto terzo, è quest’ultimo il debitore, non il committente finale.
Tribunale di Reggio Emilia, 17 marzo 2025, n. 260
Un condominio ha provato a scaricare la responsabilità del pagamento sul General Contractor. Ma il Tribunale ha accertato che l’amministratore aveva avuto rapporti diretti con il tecnico, e che il progetto era stato redatto a vantaggio del condominio stesso. Il tecnico aveva ricevuto un incarico dal General Contractor solo per la redazione dello studio di fattibilità per l’accesso al Superbonus 110% mentre per il Condominio aveva redatto il progetto esecutivo con incarico ricevuto in sede assembleare. E’ risultata irrilevante la circostanza che il Condominio, cioè il soggetto nel cui interesse l’opposto aveva reso le prestazioni professionali oggetto di causa, si fosse accordato con un terzo – General Contractor – per il pagamento dei suoi compensi.
Lezione: anche in presenza di General Contractor, se l’incarico è stato conferito direttamente, il committente resta obbligato al pagamento.
Conclusioni: cosa devono sapere i professionisti
Dalle pronunce esaminate emerge un quadro chiaro:
- Il diritto al compenso si fonda su due elementi: il conferimento dell’incarico e l’esecuzione utile della prestazione.
- L’incarico può essere anche implicito, ma servono elementi chiari e documentabili.
- La mancata realizzazione dei lavori non esclude il diritto al pagamento, se la prestazione era utile e richiesta-
- Nei rapporti indiretti (es. tramite General Contractor), il professionista deve chiarire con chi si obbliga contrattualmente.
Consiglio finale
Per tutelare il proprio compenso, è fondamentale per il tecnico formalizzare sempre l’incarico, anche con semplici email, verbali di assemblea o lettere firmate.
Nei casi dubbi, documentare ogni fase può fare la differenza.
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