Infortuni sul lavoro: rischi per amministratore e condominio
Una recente decisione della Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18169/2025) ha rimesso al centro dell’attenzione un tema cruciale per la gestione dei condomìni: la responsabilità, anche grave, dell’amministratore nella scelta e nella verifica delle imprese esecutrici dei lavori.
Un profilo che, troppo spesso, viene sottovalutato fino a quando non accade l’irreparabile: un danno a terzi, un infortunio sul lavoro, una richiesta risarcitoria milionaria. In tali situazioni, l’amministratore non mette a rischio solo se stesso, ma espone direttamente anche il condominio a conseguenze economiche rilevanti, potendo quest’ultimo essere chiamato a rispondere in solido per i danni derivanti da scelte imprudenti o da omissioni nei controlli.
La responsabilità dell’amministratore come committente e le conseguenze per il condominio
Nella sentenza citata, la Corte ha affermato con chiarezza che l’amministratore di condominio, quando esercita in concreto poteri decisionali e organizzativi, assume la posizione di committente di fatto, con obblighi specifici in materia di sicurezza.
Tale posizione comporta una responsabilità per culpa in eligendo, vale a dire per aver affidato l’incarico a un soggetto non adeguatamente idoneo sotto il profilo tecnico e professionale, e per culpa in vigilando, se non vengono messe in atto misure di controllo idonee a prevenire rischi noti o facilmente prevedibili.
La posizione di garanzia dell’amministratore è definita come “limitata”, poiché riguarda l’obbligo di verifica e selezione, non di direzione operativa dei lavori. Tuttavia, la violazione di tale obbligo può avere conseguenze penali per l’amministratore stesso e risarcitorie non solo per lui ma anche per il condominio, che risponde in via solidale ex art. 2049 c.c., trattandosi di illecito commesso nell’esercizio delle funzioni delegate.
La Cassazione ha ribadito che non rileva la mancanza di una delibera formale dell’assemblea: ciò che conta è l’effettiva assunzione del ruolo di coordinamento da parte dell’amministratore. In tale prospettiva, la Corte ha richiamato precedenti secondo cui il committente risponde anche in assenza di ingerenza nei lavori, ove l’attività affidata presenti un rischio evidente e il prestatore d’opera non sia stato adeguatamente selezionato o informato.
Inoltre, la sentenza sottolinea che la responsabilità civile del condominio deriva direttamente dalla condotta dell’amministratore, qualificata come compiuta nell’interesse dell’ente di gestione collettiva. Ne consegue che gli eredi della vittima possono agire sia contro l’amministratore sia contro il condominio, con rischio di condanna in solido al risarcimento integrale del danno.
Il caso Cass. 18169/2025: sopralluogo fatale e obblighi violati
Nello specifico, il procedimento ha riguardato il decesso di un lavoratore autonomo durante un sopralluogo. L’amministratrice del condominio, all’esito dei primi due gradi del giudizio, è stata condannata per omicidio colposo aggravato, in quanto, pur in assenza di una delibera assembleare, aveva esercitato poteri decisionali che la qualificavano come committente di fatto.
Il lavoratore è tenuto a osservare le regole di sicurezza, ma ciò non esonera l’amministratore dall’obbligo di verifica sostanziale della sua competenza e adeguatezza. La sola iscrizione alla Camera di Commercio non basta.
La Corte ha ribadito che l’obbligo di verifica dell’idoneità professionale e informazione sui rischi vale anche per i lavoratori autonomi, e che il condominio risponde, sul piano della responsabilità civile, in via solidale.
Infatti, la sentenza ha ribadito un principio già affermato: il legame tra condominio e amministratore rientra nella figura del mandato con rappresentanza. Di conseguenza, il condominio è responsabile delle azioni compiute dall’amministratore nell’esecuzione del suo incarico, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice civile.
Nello specifico, la Corte ha stabilito che la responsabilità civile del condominio derivasse direttamente dal rapporto di mandato con l’amministratore e dalle decisioni da lui prese nell’esercizio delle sue funzioni.
Pertanto, è stata confermata la condanna del condominio a risarcire i danni in solido con l’imputato.
I principi giurisprudenziali di riferimento
Vi sono varie sentenze della Suprema che definiscono chiaramente:
- quando l’amministratore assume la qualifica di committente (Cass. 10136/2021, 42347/2013);
- l’obbligo di verifica anche verso i lavoratori autonomi (Cass. 35185/2016, 37761/2019);
- la responsabilità anche in assenza di ingerenza operativa;
- la valutazione concreta della condotta del committente e della percepibilità del rischio (Cass. 5946/2020).
La copertura assicurativa dell’amministratore: uno strumento imprescindibile
Le conseguenze, sul piano patrimoniale, sono spesso devastanti. In tali casi, infatti, il condominio viene quasi invariabilmente citato in giudizio quale responsabile civile, con impatto diretto sulle finanze condominiali e sulle singole quote dei proprietari.
In questo scenario assume un ruolo centrale la polizza di responsabilità civile professionale dell’amministratore, che tutela tanto il professionista quanto il condominio.
L’art. 1129, comma 3, c.c. consente all’assemblea di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza assicurativa.
Caratteristiche di una polizza efficace
La copertura assicurativa deve essere:
- congrua nei massimali;
- aggiornata ai rischi attuali;
- priva di clausole limitative che ne compromettano l’efficacia.
- estensione a errori o omissioni del personale di studio;
- validità anche per gli associati di studio in caso di amministrazione con struttura associativa.
Verifica legale preventiva della polizza
È fortemente raccomandabile che la polizza venga verificata preventivamente da un legale o consulente esperto, al fine di accertare che includa tutte le tipologie di danno potenzialmente derivanti dall’incarico, comprese le responsabilità solidali con altri soggetti coinvolti e le ipotesi di colpa professionale grave. Tale verifica garantisce che il contratto assicurativo non presenti clausole limitative o esclusioni che possano vanificare la tutela in caso di sinistro.
Conclusioni e suggerimenti operativi
- Gli amministratori devono ritenersi committenti a tutti gli effetti, e non sottovalutare gli obblighi di verifica e coordinamento.
- I condomini, attraverso l’assemblea, possono imporre contrattualmente la presentazione di una polizza come condizione per la nomina.
- La polizza non è un atto di sfiducia, ma uno strumento di trasparenza e protezione patrimoniale condivisa.
In un contesto giurisprudenziale rigoroso, la copertura assicurativa non è più un’opzione: è una garanzia minima per una gestione professionale e responsabile del condominio.
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