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Appalti privati e norme pubbliche: attenzione al contratto

È legittimo che un contratto d’appalto tra privati richiami la normativa sugli appalti pubblici? E cosa succede se l’appaltatore non rispetta i termini per sollevare le riserve?

Con l’ordinanza n. 10235/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio importante: se in un contratto privato è richiamata espressamente la disciplina degli appalti pubblici, le relative regole diventano vincolanti per le parti, anche in tema di decadenze e riserve.

Il fatto: un contratto privato con regole pubbliche

Una società appaltatrice aveva sottoscritto un contratto per la ristrutturazione di una villa privata. Il contratto, redatto dalla committenza, richiamava il regolamento generale in materia di appalto di opere pubbliche di cui al D.P.R. n. 554/1999, oltre che il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al DM 145/2000, indicati come derogabili solo con apposita pattuizione scritta.

La società appaltatrice non aveva sottoscritto il documento di contabilità finale dei lavori mentre aveva sottoscritto, con plurime riserve, lo stato finale dei lavori.

A lavori conclusi, la società chiedeva oltre 340.000 euro come saldo. I committenti opponevano il mancato rispetto delle regole sulla contabilità e sulle riserve, e il contenzioso giungeva fino alla Corte di Cassazione, dopo decisioni parzialmente sfavorevoli in primo e secondo grado.

Nel ricorso in Cassazione, l’impresa appaltatrice articolava principalmente due doglianze:

  • Da un lato, sosteneva che la normativa pubblica richiamata (DPR 554/1999) non fosse stata correttamente seguita nella gestione della contabilità del rapporto;
  • Dall’altro, invocava l’applicazione dell’art. 1341 c.c., sostenendo che la clausola sulla decadenza fosse vessatoria e non validamente approvata per iscritto.

La decisione: rigore nei termini anche tra privati

La Cassazione ha rigettato entrambe le doglianze:

  • Ha chiarito che l’applicazione delle disposizioni del DPR 554/1999 non derivava da obblighi normativi ma da scelta negoziale delle parti; pertanto, rientrava nell’interpretazione contrattuale, riservata al giudice di merito;
  • Ha escluso l’applicabilità dell’art. 1341 c.c., trattandosi non di condizioni generali di contratto, ma di pattuizioni specifiche tra soggetti qualificati, non in posizione contrattualmente debole.

Inoltre, la Corte ha affermato che:

  • Il riferimento espresso a DPR 554/1999 e DM 145/2000 inserisce le relative disposizioni nel contratto;
  • Le riserve devono essere formulate secondo le scadenze previste da tali fonti, in particolare nel registro di contabilità e confermate nel conto finale;
  • Se non rispettate, l’appaltatore decade dal diritto di far valere le riserve.

Clausole vessatorie? Non sempre

La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 1341 c.c., in quanto le clausole non derivavano da condizioni generali di contratto destinate a una pluralità di rapporti, ma da una pattuizione specifica tra le parti. Inoltre, l’impresa appaltatrice era soggetto professionale e non in posizione contrattualmente debole.

Lezioni operative per entrambe le parti

Per i committenti:

  • Curare con attenzione la redazione del contratto, chiarendo le regole applicabili.
  • Prevedere clausole che tutelino il rispetto di termini e obblighi documentali.

Per gli appaltatori:

  • Leggere attentamente il contratto prima della firma.
  • Annotare puntualmente le riserve nei registri previsti.
  • Non sottovalutare il richiamo a normative pubbliche: produce effetti concreti anche tra privati.

Focus operativo: dinamiche contrattuali e consapevolezza

Nei contratti tra privati, la parte economicamente o professionalmente più forte tende a proporre modelli contrattuali già strutturati, spesso ispirati a schemi pubblici. Ciò avviene indifferentemente che si tratti del committente o dell’appaltatore. Tuttavia, ciò che rileva davvero è l’atteggiamento della parte che accetta: troppo spesso si sottovaluta la portata delle clausole contenute nel contratto, trattandole come meri formalismi.

È invece essenziale comprendere che clausole come quelle sulle riserve, sui termini di decadenza o sulle modalità di contabilizzazione non sono vuoti tecnicismi, ma meccanismi vincolanti, capaci di incidere concretamente sui diritti economici delle parti. Firmare un contratto comporta l’assunzione di obblighi precisi: ignorarne il contenuto o confidare nella possibilità di comportarsi liberamente espone a rischi gravi, specie quando il contratto richiama espressamente norme pubblicistiche.

Le imprese appaltatrici, specialmente se economicamente e tecnicamente strutturate, spesso propongono esse stesse contratti standardizzati, modellati su schemi pubblici, ritenendoli più completi e collaudati. Tuttavia, non è infrequente che, nella gestione successiva del rapporto, trascurino il rispetto rigoroso delle formalità documentali, in particolare per quanto riguarda l’annotazione e la conferma delle riserve. Comunicazioni tardive o prive dei requisiti formali possono compromettere la possibilità di ottenere compensi aggiuntivi.

D’altro canto, i committenti privati accettano spesso tali modelli contrattuali per comodità o per fiducia nel professionista incaricato, senza rendersi conto delle implicazioni concrete di alcune clausole, soprattutto quelle che disciplinano decadenze o riserve. Non è raro che si ritrovino esposti a richieste economiche inaspettate o a contestazioni difficili da superare.

In questo contesto, è decisivo un approccio consapevole alla redazione e gestione del contratto, che tenga conto della reale natura e forza delle clausole inserite, specialmente se mutuate dal settore pubblico.

Conclusioni: l’importanza della chiarezza contrattuale

Questa decisione conferma che, in materia di appalti privati, le scelte contrattuali pesano.

Il richiamo esplicito alla normativa pubblica obbliga le parti a rispettarne le forme e i tempi, anche in assenza di un rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Una scrittura contrattuale consapevole è la prima forma di tutela, tanto per chi commissiona i lavori quanto per chi li esegue.

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