Cassazione 25145/2025: la posizione di garanzia del medico di base e l’obbligo di attivarsi per il ricovero

La recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III, 9 luglio 2025, n. 25145) riporta al centro del dibattito giuridico il tema della responsabilità medica omissiva e, in particolare, gli obblighi del medico di medicina generale (MMG) di fronte a pazienti con patologie croniche e ingravescenti.

 I fatti

La vicenda riguarda il decesso di una paziente diabetica, con ulcere ed erisipela agli arti inferiori, che la specialista curante aveva segnalato come bisognosa di ricovero urgente per un più completo inquadramento clinico. Nonostante tale indicazione, il medico di base non dispose immediatamente il ricovero, limitandosi a trasmettere il modulo per un ricovero programmato.

La paziente venne ricoverata solo settimane dopo, in condizioni ormai critiche, e decedette per insufficienza multiorgano secondaria a sepsi.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Reggio Calabria assolsero il medico con formula piena, ritenendo insussistente il fatto contestato (“non aver disposto il ricovero immediato”).

Il ricorso della parte civile

I familiari della vittima hanno impugnato la sentenza, sostenendo che:

1-la colpa del medico non si esauriva nel mancato ricovero d’urgenza, ma includeva la mancata programmazione tempestiva del ricovero,

2-la posizione di garanzia imponeva al MMG non solo di trasmettere un modulo, ma di vigilare sull’evoluzione clinica e sollecitare l’effettiva presa in carico ospedaliera,

3-la Corte territoriale aveva ignorato aspetti fondamentali della condotta (ad es. il rifiuto di visita domiciliare) considerandoli estranei all’imputazione.

 La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio e fissando alcuni principi fondamentali:

a)Posizione di garanzia del MMG

La relazione terapeutica instaura un obbligo di protezione a carico del medico, fondato su norme costituzionali (artt. 2, 32, 41 Cost.), che impone di tutelare attivamente la vita e la salute del paziente.

b)Condotta omissiva colposa

Non basta prescrivere un ricovero: il medico deve vigilare sull’evoluzione del quadro clinico, informare compiutamente la paziente e i familiari, e verificare che l’accesso ospedaliero avvenga in tempi compatibili con la gravità del caso.

c) Diversità del fatto contestato

La Corte ha escluso che vi fosse mutamento radicale dell’imputazione: valutare anche la mancata programmazione del ricovero o l’inerzia successiva non integra diversità del fatto, ma una diversa modulazione della colpa già contestata.

d) Concorso di obblighi

La circostanza che altri professionisti (es. la specialista o i familiari) avessero autonomi doveri non esonera il MMG, la cui posizione di garanzia permane fino all’esaurirsi del rapporto di cura.

Spunti di riflessione:

Questa sentenza amplia e rafforza il perimetro della responsabilità dei medici di base:

a- La loro funzione non si limita alla prescrizione, ma implica una presa in carico globale e continuativa.

b- Il principio della “posizione di garanzia” è declinato in senso estensivo, valorizzando non solo la conoscenza del quadro clinico, ma anche delle condizioni ambientali e sociali del paziente.

c- La Cassazione riafferma che il giudice deve valutare non solo la condotta istantanea (mancato ricovero d’urgenza), ma anche l’inerzia prolungata e la mancata vigilanza, che possono assumere rilievo causale nel decesso.

Implicazioni pratiche

Per i MMG, la decisione rappresenta un monito: la gestione del paziente cronico non può ridursi a un atto burocratico, ma richiede un costante monitoraggio e la capacità di attivare la rete sanitaria.

Per le strutture sanitarie, emerge l’importanza di protocolli condivisi tra medici di base e specialisti, per evitare zone grigie di responsabilità.

Sul piano giuridico, la Cassazione si conferma ferma nell’applicare il criterio del “più probabile che non” anche alle omissioni, valutando la probabilità salvifica della condotta alternativa doverosa.

Conclusione

La sentenza n. 25145/2025 segna un ulteriore passo nell’evoluzione della giurisprudenza in tema di responsabilità medica:

al centro vi è la responsabilità di vigilanza e di attivazione del medico di base, figura che non può limitarsi a “trasmettere moduli”, ma che deve garantire un’effettiva tutela della salute del paziente, anche nei contesti più complessi e socialmente fragili.


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