Responsabilità della clinica?
/1 Commento/in Angela di Pisa, diritto civile, diritto sanitaro, MSDA, responsabiità medica, Sentenze/da Angela Di PisaResponsabilità della clinica privata negli interventi chirurgici: quando la struttura sanitaria risponde dell’operato del chirurgo secondo la recente giurisprudenza.
Nel contenzioso sanitario una delle domande che più frequentemente emerge riguarda la responsabilità della struttura sanitaria per l’attività del chirurgo che opera al suo interno.
Molti ritengono che la risposta sia semplice: se l’intervento avviene nei locali della clinica, la struttura è automaticamente responsabile.
In realtà il quadro giuridico è molto più articolato.
Negli ultimi anni alcune decisioni giudiziarie – tra cui Tribunale di Verona (2017), Tribunale di Pistoia (2023) e una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 2025 – stanno contribuendo a chiarire un punto centrale: la responsabilità della struttura sanitaria non deriva automaticamente dal luogo in cui l’intervento è stato eseguito, ma dalla configurazione del rapporto sanitario con il paziente.
Il contratto di spedalità: il presupposto della responsabilità della struttura
La responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente si fonda normalmente sul cosiddetto contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Attraverso tale contratto la struttura:
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prende in carico il paziente;
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organizza il percorso sanitario;
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mette a disposizione personale medico e infermieristico;
-
si avvale dell’opera dei sanitari quali ausiliari dell’organizzazione sanitaria.
In questo schema, se il medico commette un errore, la struttura può rispondere ai sensi dell’art. 1228 c.c., che disciplina la responsabilità per il fatto degli ausiliari.
Questo è il modello tipico della responsabilità sanitaria delle strutture.
Ma non è l’unico.
Il caso sempre più frequente: il chirurgo scelto direttamente dal paziente
Nella pratica delle cliniche private – soprattutto in ambito di chirurgia estetica – è molto diffusa una diversa configurazione del rapporto.
Spesso accade infatti che:
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il paziente scelga direttamente il chirurgo;
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il rapporto terapeutico si instauri tra paziente e professionista;
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il compenso venga versato al medico o alla società che organizza l’intervento;
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l’équipe chirurgica sia individuata e scelta dal chirurgo stesso;
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la clinica metta a disposizione solo la sala operatoria e le attrezzature necessarie.
In questi casi il ruolo della struttura sanitaria può essere molto diverso rispetto a quello tipico del contratto di spedalità.
Le indicazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8163 del 2025, ha ribadito che la responsabilità della struttura sanitaria presuppone che il sanitario operi nell’ambito dell’organizzazione sanitaria della struttura stessa.
Quando invece il medico agisce in autonomia professionale e il rapporto terapeutico ed economico è instaurato direttamente con il paziente, la struttura può limitarsi a svolgere un ruolo logistico o organizzativo, senza assumere la prestazione sanitaria.
In tali ipotesi non è automaticamente configurabile la responsabilità della clinica.
Le decisioni dei tribunali: Verona e Pistoia
Questo principio è stato applicato anche in alcune significative decisioni di merito.
Il Tribunale di Verona (22 giugno 2017) ha escluso la responsabilità della casa di cura in un caso di chirurgia plastica nel quale:
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il paziente aveva scelto direttamente il chirurgo;
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il rapporto economico era intercorso con il medico;
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la struttura aveva fornito esclusivamente il supporto logistico e il setting operatorio.
In tale contesto il giudice ha ritenuto che non fosse configurabile un contratto di spedalità tra paziente e struttura.
Analoga impostazione è stata seguita dal Tribunale di Pistoia (13 luglio 2023), che ha chiarito come la mera messa a disposizione della sala operatoria non equivalga alla presa in carico sanitaria del paziente.
Il giudice ha sottolineato che la responsabilità della struttura presuppone un coinvolgimento organizzativo nella prestazione sanitaria, che non ricorre quando la clinica si limita a concedere spazi e attrezzature al professionista.
Un orientamento ancora in evoluzione
Va detto con chiarezza: su questo tema non esiste ancora una giurisprudenza completamente consolidata.
I precedenti sono ancora relativamente pochi e le situazioni concrete possono essere molto diverse tra loro.
Tuttavia le decisioni richiamate sono particolarmente significative perché evidenziano un criterio destinato a diventare sempre più centrale nei contenziosi sanitari.
Il punto decisivo diventa infatti uno solo:
la struttura ha preso in carico il paziente oppure ha soltanto fornito il setting operatorio?
Il vero nodo per le cliniche private
Dal punto di vista delle strutture sanitarie private questo tema ha implicazioni molto concrete.
Nella maggior parte dei casi la responsabilità della clinica non dipende tanto dall’atto chirurgico in sé, quanto da come è stato organizzato il rapporto tra:
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struttura sanitaria
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chirurgo
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paziente.
Contratti, modalità di pagamento, gestione del percorso clinico, informativa al paziente, organizzazione dell’équipe e documentazione sanitaria sono tutti elementi che possono incidere in modo decisivo sulla qualificazione giuridica del rapporto.
In altre parole, la differenza tra una struttura esposta al contenzioso e una struttura correttamente tutelata si gioca spesso sul piano organizzativo e giuridico, molto prima dell’eventuale causa.
Le recenti decisioni giudiziarie
mostrano che la responsabilità della struttura sanitaria non può essere affermata automaticamente per il solo fatto che un intervento chirurgico sia stato eseguito nei suoi locali.
Occorre invece verificare se la struttura abbia effettivamente assunto la presa in carico sanitaria del paziente, oppure se abbia svolto un ruolo limitato alla messa a disposizione del setting operatorio.
Si tratta di una materia in cui la giurisprudenza è ancora in evoluzione, ma i precedenti già emersi indicano chiaramente una direzione interpretativa sempre più rilevante per le cliniche private.
Proprio su questo tema sto attualmente sviluppando una linea difensiva in tre procedimenti che riguardano una struttura sanitaria mia assistita, nei quali il nodo centrale è proprio la qualificazione del rapporto tra clinica, chirurgo e paziente.
Sarà quindi particolarmente interessante verificare quale posizione assumerà il Tribunale di Milano su questa questione, destinata con ogni probabilità ad avere un impatto crescente nel contenzioso sanitario dei prossimi anni.
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Tema interessante e decisamente meno scontato di quanto sembri. Spesso si pensa che la clinica sia sempre responsabile, invece la questione è più articolata. In un settore come quello sanitario, dove la fiducia è tutto, capire questi aspetti giuridici è fondamentale sia per i pazienti che per le strutture.