art 696 bis c.p.c

CTU preventiva inammissibile senza fumus: il no del Tribunale di Napoli

Il Tribunale di Napoli, con provvedimento reso il 11 gennaio 2025 (proc. n. 19419/2024), ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso in materia di responsabilità sanitaria, ribadendo un principio fondamentale: la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi non può essere utilizzata come un “tentativo esplorativo” in assenza di una seria allegazione di colpa medica.

Il caso in sintesi

La parte ricorrente, agendo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., aveva chiesto l’ammissione di una consulenza tecnica preventiva per accertare presunti profili di responsabilità medica che avrebbero condotto al decesso della paziente. Tuttavia, il giudice ha rigettato il ricorso, evidenziando gravi carenze nell’impostazione della domanda.

In particolare:

  • Non risultavano allegate condotte specifiche che potessero configurare un inadempimento colposo da parte dei sanitari;

  • Non era descritta la condotta diligente alternativa alla quale i medici si sarebbero dovuti attenere;

  • La relazione tecnica allegata non forniva alcun nesso tra le complicanze post-operatorie e le attività o omissioni dei sanitari.

La ricostruzione dei fatti si limitava a evidenziare l’inter clinico e il decesso, senza individuare violazioni delle leges artis né proporre una chiara catena causale tra condotta medica e danno.

I principi giuridici affermati

La pronuncia è particolarmente significativa perché richiama la funzione conciliativa dell’art. 696 bis c.p.c. e ne delimita chiaramente il campo di applicazione:

“La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. deve ritenersi inammissibile allorquando non sia provato il fumus boni iuris del danno, ossia la probabile esistenza del diritto da tutelare nel successivo giudizio di merito.”

Il giudice sottolinea che l’istituto ha una funzione deflattiva del contenzioso ordinario e può essere ammesso solo quando:

  • La controversia è limitata al profilo tecnico, che la CTU può risolvere;

  • Sussiste una concreta possibilità di conciliazione a valle della perizia;

  • Il diritto invocato appare quantomeno probabile (fumus).

In assenza di questi presupposti, la CTU preventiva risulta inidonea allo scopo e viene ritenuta strumentalmente abusata.


Ratio importante:

La decisione del Tribunale di Napoli rappresenta un campanello d’allarme per gli avvocati che si occupano di contenzioso medico:

  • Non basta allegare il danno o l’esito avverso (es. il decesso);

  • È necessario specificare con precisione le condotte censurabili, il loro scostamento dalle buone prassi e l’esistenza di un nesso causale tecnico-logico;

  • La relazione medico-legale deve essere chiara, motivata e orientata al confronto tra condotta tenuta e condotta esigibile.

Richiedere una CTU preventiva senza questi elementi rischia non solo l’inammissibilità, ma anche la condanna alle spese processuali, come accaduto nel caso in esame

Conclusione

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. è uno strumento potente ma delicato.
Non può essere utilizzata per “andare a vedere cosa dice il perito”, ma va preparata con rigore: occorrono fatti, condotte, nesso causale e un minimo di verosimiglianza giuridica.


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