Direzione lavori: responsabilità, vigilanza e SAL
Il direttore dei lavori risponde degli errori dell’impresa? E i SAL valgono come collaudo? Facciamo il punto con l’aiuto dell’ordinanza della Cassazione 7 luglio 2025, n. 18405, che ha chiarito i doveri, confini e prova della responsabilità del DL.
Il caso e i principi affermati
La Superma Corte, con l’ ordinanza citata, ha perso posizione sul perimetro della responsabilità del direttore dei lavori (DL) nell’edilizia privata: l’incarico è professionale e tecnico, la prestazione è di mezzi ma con standard elevati; rientrano fra i doveri l’accertamento della conformità dell’opera al progetto e delle modalità esecutive al capitolato e alle regole dell’arte, l’adozione di cautele preventive per evitare difetti, l’impartizione di prescrizioni all’impresa, il controllo della loro ottemperanza e l’informativa tempestiva al committente. In difetto, il DL può rispondere insieme all’appaltatore per il medesimo evento dannoso, pur derivando le rispettive responsabilità da contratti diversi.
La Corte ha chiarito che la diligenza è “qualificata” (art. 1176, co. 2, c.c.) e che il giudizio sul comportamento del professionista va condotto alla luce della diligentia quam in concreto: non basta “vedere e dire”; occorre prevenire e fermare le difformità, prima che si cristallizzino. Nel caso deciso, si è addebita al DL di non aver segnalato tempestivamente la difformità dello sporto laterale delle falde di copertura rispetto al progetto; una volta verificatasi la difformità, la responsabilità del DL può concorrere con quella dell’appaltatore. La Cassazione ha ribadito inoltre la nozione di “alta sorveglianza”: non è richiesta una presenza quotidiana in cantiere, ma controlli per fasi, visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa.
Questi principi sono coerenti con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, anche in precedenza: alta sorveglianza per fasi, dovere di impartire prescrizioni e verificarne l’ottemperanza, informativa al committente.
Perché conta nell’edilizia privata
Per committenti ed appaltatori , l’arresto ricorda che la direzione lavori non è una “firma” formale ma un presidio tecnico reale; quando la vigilanza è effettiva e documentata, gli errori esecutivi dell’impresa non ricadono automaticamente sul DL.
Per i tecnici, il messaggio è speculare: la responsabilità si misura sulla qualità della vigilanza e sulla prontezza delle istruzioni e delle segnalazioni, non sulla sola presenza fisica.
SAL e collaudo
Un equivoco frequente riguarda lo “stato di avanzamento lavori” (SAL). La Corte d’appello di Napoli (sentenza del 17 agosto 2025, n. 4077) ha precisato che i SAL sono documenti contabili che fotografano l’avanzamento ai fini dei pagamenti; non attestano la corretta esecuzione e non equivalgono a collaudo o a certificazione di regolare esecuzione. Nel caso deciso, la Corte ha valorizzato la documentazione del DL (note di sopralluogo, richieste di specifiche dei materiali, segnalazioni di infiltrazioni) e le dimissioni prima della fase finale, escludendo che la firma dei SAL potesse integrare un’attestazione di conformità dell’opera.
La distinzione è pratica: la tutela della regolare esecuzione passa dal collaudo o dalla certificazione di regolare esecuzione; i SAL non possono “coprire” lavorazioni difettose.
Che cosa deve fare (davvero) il direttore dei lavori
Il DL è il presidio tecnico del committente sull’attuazione dell’appalto: deve prevenire le difformità, impartire ordini di servizio e prescrizioni all’impresa, verificarne l’ottemperanza e, in mancanza, informare il committente, proponendo le misure correttive (anche fino alla sospensione delle lavorazioni non conformi). L’obbligo non è di “esserci sempre”, ma di organizzare un’alta sorveglianza per fasi critiche (strutture, impermeabilizzazioni, impianti a scomparsa), con verifiche periodiche e tracciate. Questo è il parametro che distingue l’errore esecutivo altrui, non imputabile, dall’omessa vigilanza del DL, che invece espone a responsabilità.
Quando scatta (e quando non scatta) la corresponsabilità con l’impresa
Se le omissioni del DL e le inadempienze dell’appaltatore concorrono a produrre il medesimo evento dannoso, opera la responsabilità solidale verso il committente, a prescindere dalla diversità dei titoli giuridici (appalto per l’impresa; contratto d’opera per il DL). Il diverso contenuto dei rimedi resta, però, distinto: al DL si chiede il risarcimento e, se del caso, la correzione progettuale; all’appaltatore, l’eliminazione dei difetti, la riduzione del prezzo o, nei casi estremi, la risoluzione.
Specularmente, quando la vigilanza è stata svolta con diligenza qualificata e documentata — come nel caso deciso da App. Napoli — gli errori esecutivi dell’impresa non si traducono in responsabilità del DL.
Non è la firma dei SAL a “fare” l’attestazione di conformità.
Impostare correttamente incarico e prassi: quadro operativo
La prevenzione del contenzioso nasce da un disciplinare d’incarico chiaro e “azionabile”.
In sede contrattuale vanno definiti: l’oggetto e i limiti della direzione lavori, la distinzione di ruoli rispetto a progettista e coordinatore per la sicurezza, le fasi critiche da presidiare, i canali e i tempi delle comunicazioni tecniche (ordini di servizio/PEC) e le regole di formazione dell’archivio documentale (specifiche dei materiali, certificazioni, verbali e report). Durante l’esecuzione, quel quadro deve tradursi in un flusso ordinato di verifiche, istruzioni e riscontri, con tempestiva segnalazione delle difformità al committente. La chiusura del rapporto va impostata sin dall’inizio: programmazione del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione e, ove il presidio non sia più concretamente possibile, forme e tempi delle eventuali dimissioni del direttore.
Sono questi gli elementi che, se rintracciabili nelle carte, fanno la differenza in giudizio.
Consigli operativi per committenti ed appalatatori
Dal lato del committente, il punto è governare l’incarico e pretendere l’esecuzione delle regole pattuite. Occorre approvare un disciplinare che delimiti senza ambiguità l’ambito della direzione lavori e richiedere fin da subito un piano di sopralluoghi per fasi critiche, con restituzioni periodiche. In corso d’opera, vanno sollecitati ordini di servizio puntuali e segnalazioni tempestive delle difformità, programmando e calendarizzando il collaudo (o la certificazione di regolare esecuzione). Tutto deve confluire in un dossier: capitolati, specifiche dei materiali, verbali e report, scambi via PEC, documentazione fotografica delle lavorazioni sensibili. Nelle comunicazioni e nelle delibere condominiali è essenziale mantenere netta la distinzione tra SAL — strumento contabile ai fini dei pagamenti — e collaudo, unico momento attestativo della conformità.
Consigli operativi per il direttore dei lavori
Per il direttore dei lavori, la parola d’ordine è tracciabilità. I sopralluoghi vanno pianificati sulle fasi a rischio (strutture, impermeabilizzazioni, impianti a scomparsa) e sintetizzati in verbali essenziali. Le prescrizioni si impartiscono per iscritto, mediante ordini di servizio con termini di adempimento, e la loro ottemperanza va verificata con riscontri documentati; in caso contrario, il committente dev’essere informato senza ritardo, proponendo le misure correttive fino alla sospensione delle lavorazioni non conformi. I SAL devono essere gestiti per ciò che sono — documenti contabili, non attestazioni di regolare esecuzione — e non sostituiscono il collaudo. Se le condizioni non consentono più un presidio effettivo, occorre formalizzare le dimissioni e delimitarne per iscritto gli effetti.
Conclusioni
Il direttore dei lavori non è un mero “notaio del cantiere”, ma un presidio tecnico chiamato a prevenire le difformità e a guidare l’esecuzione verso la regola d’arte. Cass. 18405/2025 ribadisce che la responsabilità del DL è il riflesso della sua vigilanza: se è proattiva e documentata, gli errori dell’impresa restano tali; se è carente, la corresponsabilità può scattare. Per tutti gli operatori — committenti e tecnici — la strada è una: disciplinare bene l’incarico e tenere una tracciabilità accurata delle decisioni di cantiere. Prevenire, prescrivere, controllare e documentare: qui sta la differenza tra responsabilità e tutela, per committenti e professionisti.
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