Il CTU non può diventare giudice della controversia

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema centrale nella giustizia civile: il ruolo del consulente tecnico d’ufficio (CTU) e i limiti della sua attività peritale. Con l’ordinanza n. 15076 depositata il 3 giugno 2025, la Terza Sezione Civile ribadisce che il CTU non può sostituirsi al giudice nella valutazione giuridica della controversia.

Il caso

Il caso ruota attorno a una domanda risarcitoria per responsabilità professionale medica. La Corte d’appello aveva rigettato la pretesa risarcitoria sulla base delle conclusioni della CTU, ritenendo che l’operato dei sanitari fosse conforme alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Ma i ricorrenti lamentavano che il CTU avesse ecceduto i limiti del proprio incarico, svolgendo valutazioni non solo tecniche, ma anche giuridiche e fattuali, fino a “sostituirsi” in pratica al giudice.

Il principio affermato

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo un principio chiaro e consolidato:

“Il giudice non può limitarsi a recepire in modo acritico le conclusioni del CTU, soprattutto quando quest’ultimo ha svolto valutazioni che esulano dal piano strettamente tecnico.”

In particolare, viene ricordato che:

  • Il CTU è un ausiliario del giudice e non può attribuirsi compiti decisionali o valutativi che spettano esclusivamente al giudice.

  • Il giudice, se intende fare proprie le conclusioni del perito, deve motivare in modo autonomo e critico il proprio convincimento, chiarendo se e in che misura tali conclusioni siano condivisibili.

Un monito alla giurisprudenza di merito

La Corte censura il comportamento della Corte d’appello, la quale ha:

  • Acriticamente aderito alle conclusioni del CTU;

  • Ignorato le contestazioni mosse dalle parti alla relazione peritale;

  • Evitato di esercitare il proprio dovere di valutazione autonoma dei fatti di causa.

Questa condotta, secondo la Cassazione, mina il diritto di difesa delle parti e comporta la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.

Perché è importante

Questa ordinanza ha una portata rilevante per avvocati, giudici e CTU, soprattutto nei processi in cui la componente tecnica ha un peso decisivo. Ricorda che:

  • Il perito è un ausiliario, non un giudice;

  • La perizia è uno strumento, non una sentenza anticipata;

  • Il giudice deve sempre motivare la propria adesione alle risultanze tecniche, specie in caso di contestazioni puntuali e fondate.

Conclusione

L’ordinanza n. 15076/2025 si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a ristabilire gli equilibri tra ruolo del giudice e ruolo del CTU, richiamando i magistrati a una maggiore attenzione nell’esercizio della funzione valutativa e motivazionale. Un monito utile anche per i legali: non abbassare la guardia di fronte a CTU formalmente ben redatte ma giuridicamente sbilanciate

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