

La responsabilità contrattuale del progettista e del direttore dei lavori
La figura del progettista e del direttore dei lavori riveste un ruolo di primaria importanza nell’ambito delle costruzioni, sia per garantire la conformità delle opere alle normative vigenti sia per la tutela degli interessi del committente. La responsabilità professionale nel rapporto contrattuale tra il committente e il professionista (progettista e direttore dei lavori) è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali della Corte di Cassazione, con particolare attenzione ai profili della prescrizione e della decadenza nell’azione per vizi e difformità dell’opera.
La responsabilità contrattuale del progettista e del direttore dei lavori
Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori discende dal contratto d’opera professionale, regolato dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile.
- Il progettista è responsabile della corretta redazione del progetto, che deve rispettare le norme tecniche e urbanistiche, nonché garantire la sicurezza e la funzionalità dell’opera.
- Il direttore dei lavori, invece, ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, assicurandosi che esse vengano realizzate nel rispetto del progetto e delle normative vigenti.
L’articolo 2230 c.c. inserito nel capo II, titolo III, libro V del codice civile relativo alle professioni intellettuali, richiama in quanto compatibili le disposizioni relative al contratto d’opera e dunque anche l’art. 2226 c.c..
Questo articolo nel disciplinare la garanzia per vizi e difformità, prevede che il committente debba denunciare le difformità e vizi occulti al prestatore d’opera manuale entro otto giorni dalla scoperta a pena di decadenza e che l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.
La Cassazione a Sezioni Unite n. 15781/2005 ha stabilito un punto fermo sulla natura della responsabilità del progettista e del direttore dei lavori, distinguendola nettamente da quella dell’appaltatore e chiarendo il regime di prescrizione applicabile.
Le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all’applicabilità dell’art. 2226 c.c., che disciplina la garanzia per i vizi nelle opere manuali, anche alle prestazioni d’opera intellettuale. La questione centrale riguardava se tale norma potesse applicarsi anche a vizi e difetti derivanti da errori di progettazione o di direzione dei lavori.
La Corte ha risolto il contrasto con le seguenti affermazioni:
- La prestazione del progettista e del direttore dei lavori non si esaurisce in un’opera materiale, bensì in un’attività intellettuale regolata dal Capo II del Titolo III del Libro V del Codice Civile, distinto dalle disposizioni sugli appalti e sul lavoro manuale.
- Non può essere applicato il termine di decadenza breve previsto dall’art. 2226 c.c., che si riferisce invece alle opere materiali del prestatore d’opera.
- Il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., con decorrenza dalla scoperta del vizio e non dalla semplice consegna dell’opera.
- La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato non ha incidenza sulla responsabilità del professionista, che è comunque soggetto a standard elevati di diligenza.
- Il regime di responsabilità del progettista e del direttore dei lavori non può essere assimilato a quello del prestatore d’opera manuale, essendo richiesto un livello di professionalità e perizia più elevato.
Questi principi sono stati successivamente confermati dalla giurisprudenza della Cassazione, consolidando l’inapplicabilità dell’art. 2226 c.c. e affermando il principio per cui il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del vizio, con maggiore tutela per il committente.
La prescrizione della responsabilità professionale
Il principale nodo giuridico riguarda il termine entro il quale il committente può agire nei confronti del professionista per eventuali difformità o vizi progettuali. L’opera intellettuale è più eterogenea di quella manuale e la valutazione tecnica di un progetto non può essere effettuata in pochi giorni.
- Prescrizione decennale (art. 2946 c.c.): la giurisprudenza prevalente ritiene che la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori sia soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla scoperta del vizio e non dalla consegna dell’opera. (Cass. 28575/2013).
- Esclusione dei termini brevi dell’art. 2226 c.c.: la Cass. 12871/2015 ha ribadito che il termine di 8 giorni per la denuncia e di 1 anno per la prescrizione previsto per le opere manuali non si applica all’attività intellettuale del progettista e del direttore dei lavori.
L’applicazione di questi principi nella giurisprudenza di merito
Numerose sentenze di merito hanno applicato tali principi generali della Cassazione a casi concreti.
Fra queste:
- Corte d’Appello di Genova n. 1043/2024: ha riconosciuto la responsabilità del progettista per un errore nella scelta dei materiali che ha compromesso la stabilità dell’edificio, confermando che il termine di prescrizione applicabile è quello decennale.
- Tribunale di Milano n. 6136/2023: ha chiarito che la responsabilità del direttore dei lavori in relazione ai difetti strutturali dell’opera può essere esclusa qualora questi abbia adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza. La sentenza ha inoltre ribadito che il termine di decadenza breve previsto dall’art. 2226 c.c. non si applica al direttore dei lavori, confermando che la prescrizione per eventuali azioni di responsabilità è quella decennale ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal momento della scoperta del vizio e non dalla fine dei lavori.
- Tribunale di Arezzo n. 261/2024: ha confermato che l’art. 2226 c.c. non si applica alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Ha inoltre stabilito che il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui il committente scopre il vizio e non dalla conclusione dei lavori.
- Tribunale di Crotone n. 675/2024: ha ribadito che la responsabilità del direttore dei lavori non può essere invocata oltre il termine decennale, salvo prova della scoperta tardiva del vizio. Inoltre, ha confermato che il diritto di agire per il risarcimento dei danni si prescrive in 10 anni dalla scoperta del vizio.
I nostri consigli
La giurisprudenza conferma che la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori deve essere valutata caso per caso, in base all’effettiva diligenza impiegata nell’esecuzione dell’incarico. Il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla scoperta del vizio, garantisce una più ampia tutela per il committente, ma al contempo impone ai professionisti di prestare massima attenzione nella documentazione delle attività svolte.
L’adozione di contratti ben strutturati e di una scrupolosa attività di supervisione può ridurre il rischio di contenziosi e garantire una maggiore certezza del diritto sia per i committenti che per i professionisti tecnici.
Iscriviti alla nostra newsletter esclusiva per ricevere consigli pratici, aggiornamenti normativi e strumenti utili.