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UNIONI DI FATTO: VALIDI GLI ACCORDI TRA CONVIVENTI SUI BENI E FIGLI

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 20 gennaio 2025, n. 1324

Nel contesto delle unioni di fatto, la scelta di formalizzare per iscritto gli accordi economici e familiari tra partner si sta affermando come prassi consolidata.

Lo conferma la Cassazione, con l’ordinanza n. 1324/2025, che ribadisce la piena validità di tali contratti, anche quando regolano l’affidamento dei figli minori e risolvono le questioni patrimoniali al termine della convivenza.

La posizione della Cassazione: validi gli accordi tra conviventi anche su affidamento figli e aspetti patrimoniali

La Suprema Corte, intervenendo in una controversia tra ex conviventi, ha riconosciuto piena efficacia alla scrittura privata con cui i partner avevano:

  • Stabilito le modalità di affidamento del figlio minore.

  • Regolato la spartizione dei beni acquistati durante la convivenza.

  • Disciplinato la gestione delle spese comuni e degli obblighi reciproci.

Il principio affermato dalla Corte è chiaro:
nelle unioni di fatto, i partner hanno piena libertà di regolare per iscritto, tramite contratti o scritture private, i rapporti economici, patrimoniali e personali, purché nel rispetto delle norme inderogabili e degli interessi superiori dei figli minori.

L’interpretazione degli accordi: attenzione al senso complessivo del testo

Sul piano interpretativo, la Cassazione ha ribadito che:

  • Deve sempre ricercarsi la comune intenzione delle parti.

  • Il senso letterale delle parole rappresenta il primo strumento di interpretazione, ma va considerato nell’insieme del testo, valorizzando ogni termine e frase alla luce del contesto contrattuale.

Una lettura parziale o isolata delle clausole sarebbe errata e fuorviante.

Cosa possono regolare i conviventi tramite accordo scritto?

Gli accordi di convivenza possono prevedere:

  •  Divisione dei beni acquistati durante la convivenza.

  •  Regolamentazione dell’assegnazione della casa familiare.

  • Mantenimento dei figli minori e modalità di affidamento.

  • Modalità di gestione di debiti contratti congiuntamente.

  • Obblighi economici reciproci (ad esempio, un contributo economico mensile).

  • Modalità di utilizzo e gestione di beni comuni.

  • Accordi su spese straordinarie per figli o beni condivisi.

  • Modalità di liquidazione di apporti economici per l’acquisto di beni intestati a un solo partner.

Conclusioni: una tutela contrattuale che riduce conflitti e incertezze

La sentenza conferma una tendenza ormai chiara:
la contrattualizzazione delle relazioni di fatto è uno strumento utile, legittimo e sempre più diffuso per garantire certezza nei rapporti tra conviventi, anche in fase patologica della relazione.

Una corretta redazione dell’accordo di convivenza consente di:

  • Evitare contenziosi futuri.

  • Stabilizzare gli equilibri patrimoniali.

  • Tutelare i figli minori con regole certe.

  • Gestire con chiarezza debiti e spese comuni.

Per questo motivo, è consigliabile che tali accordi vengano redatti con l’assistenza di un legale esperto, in modo da garantire chiarezza, validità e rispetto della normativa


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