Con l’ordinanza n. 1443 del 2025, la Corte di Cassazione riafferma un principio consolidato, ma spesso disatteso nella pratica clinica: l’acquisizione del consenso informato non può ridursi alla firma di un modulo standardizzato.
Il caso riguardava un intervento di mastoplastica additiva eseguito da un chirurgo plastico su una paziente che, in seguito a esiti insoddisfacenti, agiva per il risarcimento del danno. Il medico sosteneva di aver correttamente eseguito l’intervento e di aver acquisito il consenso. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che il modulo sottoscritto fosse generico, tecnicistico e inidoneo a garantire una reale informazione.
I punti focali della decisione
La Corte ha ribadito che il consenso, per essere valido:
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deve essere preceduto da un’adeguata informazione, personalizzata rispetto al singolo caso;
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deve essere reso in forma comprensibile per il paziente, evitando formule vaghe o esclusivamente tecniche;
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deve essere documentato in modo puntuale, anche attraverso il contenuto del modulo, che però non può sostituire il colloquio informativo.
La sottoscrizione di un modulo privo di riferimenti ai rischi specifici dell’intervento, alle possibili complicanze e alle alternative terapeutiche non è sufficiente a garantire la validità del consenso.
In presenza di un vizio informativo, la responsabilità del medico può essere affermata anche in assenza di errore tecnico, a condizione che il paziente dimostri che, se correttamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento o scelto diversamente.
Il danno risarcibile
La Corte ha riconosciuto alla paziente il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, escludendo però il danno biologico, poiché non vi erano profili di imperizia nell’atto operatorio. La liquidazione ha riguardato esclusivamente il pregiudizio derivante dall’essere stata privata della possibilità di scegliere consapevolmente.
Implicazioni per medici e cliniche
Questa pronuncia conferma che il rischio legale in ambito sanitario non riguarda solo l’atto medico in sé, ma anche la qualità del processo informativo.
Un modulo generico, con clausole precompilate e linguaggio ipertecnico, non solo non protegge il medico, ma espone a responsabilità.
Il consenso deve essere chiaro, individualizzato, coerente con l’intervento, redatto in linguaggio comprensibile, e accompagnato da un colloquio reale, tracciabile.
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