Appalto senza firma: quando l’accordo nasce nei fatti

Appalto senza firma: quando l’accordo nasce nei fatti

Una recente sentenza del Tribunale di Matera (n. 634 del 16 dicembre 2025) offre indicazioni rilevanti sulla formazione dell’accordo nei rapporti di appalto, quando manca un contratto sottoscritto in forma “tradizionale”. Il caso riguarda una proposta inviata via e-mail, seguita dall’esecuzione dell’opera e dal pagamento del corrispettivo. Il Tribunale ricostruisce il vincolo negoziale valorizzando il contenuto della proposta e la condotta successiva delle parti, ritenuta idonea a integrare accettazione tacita per facta concludentia.

La questione ha ricadute pratiche immediate. Se l’accordo viene riconosciuto, si aprono i temi dell’inadempimento, della prova del credito, della prova del danno e, più in generale, della corretta allocazione delle responsabilità nel rapporto.

La proposta: quando è davvero “proposta” e non un invito a trattare

Il Tribunale richiama un criterio utile: per parlare di “proposta” ai sensi dell’art. 1326 c.c. serve un contenuto preciso e completo, indirizzato al destinatario con cui si intende concludere il contratto. Se mancano elementi essenziali, o se il documento rinvia a ulteriori accordi, si rischia di scivolare nell’“invito a trattare”.

Nel caso concreto, il giudice qualifica il documento come proposta contrattuale perché contiene elementi idonei a formare il contratto di appalto: prezzo, localizzazione, caratteristiche dell’impianto e assenza di rinvii ad altre intese. E sottolinea anche la trasmissione via e-mail come dato rilevante di contesto.

Questo passaggio interessa molto le imprese. Una “proposta” ben scritta, anche se inviata via mail, può diventare la base contrattuale del rapporto. Poi la prova si sposta su esecuzione e pagamenti.

Forma scritta: non è richiesta nell’appalto “tra privati”, ma non è irrilevante

Il Tribunale ribadisce che il contratto di appalto tra privati non richiede forma scritta né ad substantiam né ad probationem. Quindi può validamente concludersi per facta concludentia. La mancanza di un documento firmato non basta, da sola, a escludere il contratto.

Questo non significa che la forma sia inutile. Significa che, in giudizio, il punto diventa un altro: quali fatti provano la volontà contrattuale e quali fatti provano quali condizioni erano state pattuite.

L’accettazione tacita: esecuzione e pagamento come fatti concludenti

Nel ragionamento del Tribunale, la sequenza è lineare: proposta completa, installazione dell’impianto, pagamento del corrispettivo. Da qui la conclusione: accettazione tacita e rapporto instaurato alle condizioni della proposta.

La decisione si colloca in un solco giurisprudenziale coerente. In particolare, richiama il principio per cui l’esecuzione della prestazione tipica può essere sufficiente a far ritenere il contratto tacitamente concluso quando la legge non richiede una forma speciale.

Nel concreto, questo approccio cambia la prospettiva delle liti “senza firma”. Il contenzioso non si gioca più sulla presenza o assenza della sottoscrizione, ma sulla ricostruzione del contenuto dell’accordo: cosa era compreso, cosa era escluso, quali erano tempi, prezzi, condizioni, varianti.

La Cassazione e l’art. 1326, comma 4: la firma richiesta tutela il proponente

Qui entra un punto spesso frainteso nella pratica contrattuale. Se nella proposta il proponente richiede una forma determinata per l’accettazione (ad esempio: “restituire firmato”), l’art. 1326, comma 4, prevede che l’accettazione in forma diversa non abbia effetto. Ma la Cassazione precisa che quella regola è posta nell’esclusivo interesse del proponente. Quindi è il proponente che può rinunciarvi, accettando una adesione manifestata in modo diverso. E la controparte non può poi invocare la mancanza di forma per negare il contratto. Questo è affermato in modo chiaro da Cass. 24 maggio 2018, n. 13033.

La stessa linea è ripresa da Cass. 22 maggio 2024, n. 14253. La Corte afferma che l’esecuzione della prestazione tipica può integrare conclusione tacita del contratto e, nell’ipotesi dell’art. 1326, comma 4, la rinuncia del proponente alla forma richiesta rende inopponibile alla controparte l’argomento “manca la firma”.

Questo principio è molto operativo. Se un’impresa pretende davvero la firma come condizione per partire, deve mantenere coerenza: niente avvio lavori, niente consegne, niente fatture “di fatto” prima dell’accettazione formale. Se invece parte e incassa, sta costruendo la prova del contratto, e non sempre potrà tornare indietro sostenendo che “non era concluso”.

Modifiche in corso d’opera: il peso del comportamento successivo

Nei rapporti di appalto e, più in generale, nei rapporti B2B, una parte rilevante del contenzioso nasce sulle modifiche: prezzo, modalità esecutive, imputazione di forniture, lavorazioni extra, tempi.

Su questo aspetto è utile Cass. 18 aprile 2025, n. 10232. La Corte censura la decisione di merito che aveva omesso di valutare un fatto decisivo: il protrarsi per oltre un anno dei rapporti alle condizioni indicate in una e-mail, senza contestazioni, a partire da un certo momento. La Cassazione chiarisce che proprio quel protrarsi nel tempo può essere, da solo, un indice forte dell’effettivo accordo modificativo e delle sue modalità di conclusione.

Il messaggio, anche qui, è pratico: le mail contano, ma conta ancora di più ciò che succede dopo. Se per mesi si fattura e si paga secondo un nuovo assetto, senza riserve, quella prassi può diventare il fatto decisivo per affermare che le condizioni sono state modificate.

Prova in giudizio: dove si sposta davvero la partita

Se non c’è un contratto firmato, la prova non sparisce. Cambia forma. Diventano centrali: proposta inviata, allegati tecnici, ordini, SAL, verbali di consegna, fatture, bonifici, corrispondenza, contestazioni (o loro assenza) e continuità del rapporto.

Nel caso Matera, il Tribunale valorizza proprio questa logica: la proposta era completa; non risultavano rinvii ad ulteriori accordi; le parti avevano dato esecuzione; il corrispettivo era stato pagato. Da qui la conclusione sull’accordo e sul suo contenuto.

Indicazioni operative per imprese e committenti

Per le imprese, la gestione del rischio passa da due scelte semplici. Prima: decidere se la firma è davvero condizione di avvio. Se lo è, serve una regola interna chiara e una prassi coerente. Seconda: formalizzare le varianti. Anche con una mail, ma con testi netti: cosa cambia, da quando, a che prezzo, con quali tempi.

Per i committenti, la priorità è conservare e ordinare la documentazione. Nei rapporti “leggeri” la prova è documentale e cronologica. E la contestazione tempestiva, quando serve, spesso pesa quanto la prova dell’esecuzione.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Matera (n. 634/2025) si inserisce in un filone giurisprudenziale chiaro: nei contratti a forma libera l’accordo può risultare dalla proposta e dalla successiva condotta delle parti. Le ordinanze della Cassazione richiamate rafforzano due idee chiave: la forma richiesta per l’accettazione tutela il proponente e può essere da lui superata; e la prosecuzione del rapporto secondo nuove condizioni, senza contestazioni, può essere decisiva per provare anche un accordo modificativo.

In appalto, quindi, “senza firma” non significa “senza contratto”. Significa, più spesso, che il contratto va ricostruito nei fatti. E chi non governa quei fatti, di solito, li subisce in giudizio.

 

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