Cass. civ., Sez. III, ord. 21889/2025
/2 Commenti/in Angela di Pisa, diritto civile, diritto sanitaro, MSDA, responsabiità medica, Sentenze/da Angela Di PisaCTU: dopo la consulenza tecnica l’accusa può cambiare senza cambiare la causa.
Cosa dice la Cass. 21889/2025 e cosa fare nella difesa del medico.
Spesso la partita non si decide nell’atto di citazione, ma quando la perizia porta alla luce i dettagli che prima non si vedevano.
C’è un momento, nei giudizi di responsabilità sanitaria, in cui tutti – paziente, medico, avvocati – capiscono che il processo non è un copione già scritto.
Quel momento ha un nome preciso: CTU.
Fino a lì, l’accusa spesso è formulata in modo “comprensibile”: «l’intervento è stato eseguito male», «mi avete causato un danno».
Poi entra in scena il consulente tecnico d’ufficio e il linguaggio cambia: manovre, tempi, posizionamenti, fasi operatorie, presidi, linee guida. E, non di rado, cambia anche la contestazione: si passa dall’errore “generico” a un profilo molto più specifico.
Ed è qui che arriva la domanda che, in concreto, sento ripetere più spesso:
“Ma se lo dice solo dopo la CTU, non è troppo tardi? Non è una domanda nuova?”
La risposta della Cassazione, con ordinanza n. 21889/2025 (Sez. III), è netta: non necessariamente.
Il caso (in breve): lesione nervosa dopo osteosintesi e “profilo nuovo” in CTU
La vicenda riguarda un paziente che agisce per il risarcimento dei danni dopo un intervento di osteosintesi dell’omero, da cui sarebbe derivata una lesione del nervo radiale.
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Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo l’evento una complicanza prevedibile ma non prevenibile, quindi non imputabile a colpa dei sanitari.
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In appello si conferma il rigetto e, soprattutto, si considerano inammissibili alcuni ulteriori profili di colpa prospettati dall’attore in sede di CTU, qualificandoli come domande nuove.
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In Cassazione, il punto viene corretto: quei profili – se restano dentro la stessa “storia” – non si possono liquidare come domanda nuova solo perché emergono dopo l’accertamento tecnico.
Tra i profili discussi c’è anche quello del non corretto posizionamento del paziente sul lettino operatorio, evocato come possibile causa del danno, e ritenuto dai giudici di merito “tardivo”; la Cassazione censura questa impostazione.
La Corte afferma che, in responsabilità sanitaria, la deduzione di profili di colpa ulteriori o diversi emersi all’esito della CTU non integra domanda nuova quando non cambia:
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il fatto costitutivo (cioè l’evento base: quella prestazione, quel danno),
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né la causa petendi, ma si limita a specificare le modalità dell’inadempimento già dedotto.
In parole povere: se l’attore ha sempre detto “il danno deriva da quella prestazione”, la CTU può far emergere il “come” tecnico senza che questo, da solo, trasformi la causa in un’altra causa.
La seconda regola (molto concreta): non esiste solo “atto chirurgico”, esiste anche tutto ciò che lo rende possibile
La Cassazione ribadisce anche che la responsabilità della struttura sanitaria è autonoma rispetto a quella del medico e ricomprende prestazioni principali e accessorie connesse all’intervento, incluse quelle riferibili al personale ausiliario.
Questo spiega perché il tema del posizionamento non viene trattato come una “deviazione” estranea, ma come un possibile segmento della stessa prestazione complessiva.
Un aneddoto tipico (che rende l’idea)
Immagina una sala operatoria come un’orchestra.
Il pubblico vede il solista (il chirurgo). Ma perché il concerto stia in piedi servono:
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chi prepara, posiziona, controlla,
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chi monitora,
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chi registra,
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chi applica protocolli e presidi.
Nel processo, spesso l’atto introduttivo parla del “solista”.
La CTU, invece, illumina anche l’orchestra.
E la Cassazione sta dicendo una cosa semplice: non puoi pretendere che chi è fuori dall’orchestra descriva, al primo colpo, ogni singolo dettaglio tecnico che solo l’orchestra conosce.
Cosa significa, in pratica, per la difesa del medico
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Non puntare tutto sulla “preclusione”
Dopo questa ordinanza, la difesa non può fondarsi solo su: “È tardivo, quindi è inammissibile”. Quella strada resta percorribile solo quando emerge un fatto davvero diverso, non quando si tratta di una specificazione tecnica della stessa prestazione. -
Arrivare in CTU con una ricostruzione completa, non solo “chirurgica”
La CTU è il luogo in cui l’ipotesi diventa – talvolta – accertamento. Ciò che non è presidiato (documenti, protocolli, ruoli, registrazioni, prassi) diventa terreno facile per “spiegazioni” unilaterali. -
Separare responsabilità del medico e della struttura, ma con prove (non con formule)
La distinzione tra atto medico e prestazioni accessorie va costruita concretamente: chi fa cosa, come si documenta, quali procedure si seguono, che cosa era esigibile in quella situazione.
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La lettura offerta dalla Cassazione è di grande equilibrio sostanziale: riconosce che il paziente-attore non può conoscere i dettagli tecnici prima delle indagini peritali. D’altro canto, pone la difesa (del medico e della struttura) di fronte a una sfida strategica ancora maggiore: occorre costruire in positivo un fronte difensivo solido che non sia solo reattivo (“non è ammissibile”), ma sia in grado di anticipare e indirizzare l’accertamento tecnico su tutti i “segmenti” della prestazione, anche quelli non chirurgici.
Concordo, e aggiungo un punto operativo: dopo questa ordinanza la difesa non può limitarsi a “tenere” la CTU, deve governarla.
Significa arrivare all’accertamento tecnico con una mappa già pronta della prestazione: chi fa cosa, quando, con quali protocolli e con quale tracciabilità documentale (non solo cartella clinica, ma anche registri di sala, note anestesiologiche, check-list, consegne).
Perché il rischio vero non è che emergano profili ulteriori: è che emergano senza contraddittorio efficace, trasformando un “possibile” in un “probabile”.
La strategia, quindi, è doppia: ridurre l’area dell’ipotesi (documentando) e stringere la causalità (pretendendo che il CTU espliciti passaggi, alternative e criteri).
È qui che la tutela del medico e della struttura diventa concreta: nel metodo, prima ancora che nelle eccezioni.
È qui che si gioca la prevenzione del contenzioso: prima ancora della sentenza, nella qualità del dato clinico-organizzativo che si porta in perizia.