Non basta un camice per fare una struttura. Né un letto per creare spedalità.
Ci sono parole che nei fascicoli giudiziari ricorrono come un ritornello.
“Spedalità”, ad esempio.
La trovi in ogni atto, pronunciata con la sicurezza di chi crede di saperne il significato.
Eppure, spesso, viene usata come un cappello troppo grande, infilato su qualsiasi testa pur di dare una parvenza di copertura giuridica a tutto.
Una scena che conosco bene
Una paziente si sottopone ad un intervento estetico in una clinica privata.
Ha scelto il chirurgo, non la struttura.
Paga direttamente a lui l’intervento e alla clinica non versa nulla: sarà il chirurgo, semmai, a corrispondere un importo per l’uso della sala operatoria.
Poi qualcosa va storto, e in giudizio — inevitabilmente — finiscono entrambi: medico e struttura.
Perché “l’intervento è avvenuto lì”, e dunque, si dice, la clinica deve rispondere in solido.
Ed ecco che la spedalità viene invocata di nuovo: ampia, indeterminata, quasi magica.
Ma la spedalità non è un luogo, è una responsabilità
Il Tribunale di Verona, con sentenza 22 giugno 2017, è stato tra i primi a interpretare l’art. 7 della Legge Gelli-Bianco.
In quel caso, una casa di cura privata aveva concesso a un chirurgo l’uso della sala operatoria per un intervento estetico: “La casa di cura non ha assunto nei confronti della paziente alcuna obbligazione sanitaria, limitandosi a concedere al professionista l’uso dei locali e delle attrezzature. Manca, dunque, il requisito della spedalità che fonda la responsabilità contrattuale ex art. 7 L. 24/2017.”
E ancora: “La struttura risponde delle condotte dei medici solo quando l’attività di cura si inserisce nella sua organizzazione sanitaria. In difetto, essa non assume la posizione di debitore contrattuale verso il paziente.”
Un principio chiaro: non basta che l’intervento avvenga “in clinica” per configurare la responsabilità solidale.
Serve che la struttura abbia organizzato la cura, gestito il rapporto contrattuale e percepito il corrispettivo.
Il prezzo come traccia giuridica della responsabilità
C’è un segno che, più di mille formule, svela chi deve rispondere: chi ha incassato il pagamento.
Chi riceve il prezzo, riceve anche la responsabilità che ne deriva.
Perché nel diritto, come nella vita, chi viene pagato per garantire qualcosa, deve poi garantirla davvero.
👉 Se il paziente paga la clinica, e la clinica si avvale di un chirurgo esterno per eseguire l’intervento, esiste spedalità piena.
La struttura ha assunto un’obbligazione contrattuale e risponde anche dell’operato del professionista (art. 1228 c.c.).
👉 Se invece il paziente paga solo il chirurgo, e la clinica riceve il compenso dal medico per l’uso della sala operatoria, la spedalità non esiste.
Il rapporto economico è tra chirurgo e struttura, non tra paziente e struttura.
La clinica è mero locatore di spazi e mezzi, e non assume alcun obbligo di cura verso il paziente.
👉 Se, al contrario, il paziente paga sia il chirurgo per la prestazione, sia la clinica per i servizi accessori, la spedalità può ritenersi parzialmente configurata.
Ma anche in tal caso la responsabilità della struttura deve essere parametrata alla controprestazione economica, non equiparata a quella del medico per l’errore tecnico.
La Cassazione chiude il cerchio
Il principio veronese è stato confermato e consolidato dalla Cassazione civile, ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025, che ha affermato: “Non è configurabile la responsabilità solidale della struttura sanitaria che si limiti a fornire il supporto logistico e tecnico a un medico operante in regime di autonomia professionale, privo di legame contrattuale con il paziente.”
In altre parole, la spedalità non si presume: va provata in concreto, sulla base della presa in carico organizzativa e contrattuale del paziente.
E quando la struttura è del tutto avulsa dal rapporto medico-paziente, non può essere condannata in via solidale senza stravolgere il significato stesso della norma.
Nessuna responsabilità d’équipe, se non c’è un’équipe
Non può parlarsi di responsabilità d’équipe quando:
-
non esiste un’équipe sanitaria formalmente costituita;
-
il chirurgo opera in totale autonomia professionale;
-
il Direttore Sanitario non ha alcuna posizione di garanzia sull’attività del medico;
-
non sussistono rapporti di subordinazione o coordinamento funzionale.
In tali circostanze, ogni richiamo nei fascicoli alla culpa in vigilando o in eligendo della struttura è giuridicamente fuori contesto: tali profili presuppongono un rapporto di collaborazione o dipendenza che, semplicemente, non è mai esistito.
Ma la prassi giudiziaria non è così semplice
Nonostante la chiarezza di questi principi, nella prassi molti Tribunali continuano a coinvolgere le cliniche in via solidale — per consuetudine, per cautela, o perché nessuno eccepisce con forza l’assenza di spedalità.
La condanna della struttura diventa così, troppo spesso, una forma impropria di tutela del paziente, fondata più su una logica risarcitoria di garanzia che su un reale presupposto giuridico.
Ma il diritto non è un ammortizzatore sociale.
Quando una clinica non ha preso in carico il paziente, non ha scelto il medico e non ha incassato nulla,
la sua condanna “per riflesso” non tutela nessuno: altera la giustizia e confonde le responsabilità.
Una regola di equilibrio
Nei casi “misti”, in cui il paziente paga sia la clinica che il medico, la responsabilità della struttura deve essere proporzionata alla controprestazione:
-
la clinica risponde per la parte organizzativa e nel caso per esempio di infezioni nosocomiali;
-
il medico per la prestazione professionale e l’errore tecnico.
È una questione di equità sostanziale, non di automatismo risarcitorio.
Perché non si può chiedere a chi affitta una sala operatoria di rispondere come se avesse impugnato il bisturi.
Conclusione
Condannare la clinica, anche quando non ha organizzato, incassato né curato, viene spesso percepito come un modo per tutelare il paziente.
Ma la clinica non è un ammortizzatore sociale, né questo è l’obiettivo della Legge Gelli.
La riforma ha voluto separare le responsabilità, non confonderle.
Riconoscere i ruoli, non sommarli.
Perché la vera tutela non nasce dal “punire tutti”, ma dal chiarire chi doveva davvero garantire cosa.
Se l’articolo ti ha fatto riflettere o hai vissuto casi simili, raccontalo nei commenti.
Il confronto tra professionisti è la prima forma di crescita.


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