Può davvero la clinica liberarsi da ogni responsabilità? Attenzione a ciò che firmi.

1. Principio generale di inderogabilità della responsabilità

Nel nostro ordinamento, le clausole di esonero o limitazione di responsabilità sono nulle quando riguardano obblighi derivanti da attività che incidono su diritti fondamentali della persona, come la salute (art. 32 Cost. e art. 1229 c.c.).

Art. 1229 c.c.:

“È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.”

Tradotto: una clinica non può liberarsi in anticipo dalla responsabilità per negligenza, imprudenza o imperizia dei propri medici o collaboratori.

 2. Responsabilità della struttura sanitaria

La giurisprudenza costante afferma che la struttura sanitaria:

  • risponde contrattualmente nei confronti del paziente (art. 1218 c.c.);

  • risponde anche per fatto dei propri ausiliari o professionisti operanti al suo interno (art. 1228 c.c.), indipendentemente dal tipo di contratto con il medico (dipendente, convenzionato o collaboratore).

Pertanto, anche se il medico è libero professionista, la clinica può essere ritenuta responsabile in solido, salvo il caso in cui si tratti di un mero rapporto di locazione di spazi, come precisato dall’Ordinanza Cass. n. 8163/2025, in cui la struttura aveva solo affittato locali a una società di medici, senza alcuna ingerenza gestionale o organizzativa.

3. Clausole di manleva o esonero firmate dal paziente

Alcune cliniche fanno firmare moduli di consenso o accettazione in cui si legge che “la struttura non risponde dell’operato dei professionisti”.
Tali clausole non hanno valore liberatorio assoluto, perché:

  • il paziente non ha la piena libertà contrattuale in quel contesto (rapporto asimmetrico e di fiducia);

  • la clausola è vessatoria ex art. 1341 c.c. e deve essere specificamente approvata per iscritto (oltre che chiara);

  • in ogni caso, non può escludere la responsabilità per colpa grave o per inadeguatezza organizzativa della struttura (es. mancato controllo, mancata selezione del medico, carenze di sicurezza, strumenti, protocolli).

In pratica, il paziente può firmare, ma la clausola non impedisce al giudice di accertare la responsabilità della clinica se il danno deriva da negligenze o omissioni riconducibili all’organizzazione sanitaria.

4. Eccezioni limitate

Un esonero parziale può essere ritenuto valido solo se:

  • la struttura non ha alcun ruolo nell’attività medica (es. mero affitto di locali o sale operatorie, come nel caso deciso dalla Cass. 8163/2025);

  • il paziente è chiaramente informato che il medico opera in totale autonomia, con propria organizzazione e propria polizza assicurativa;

  • esiste documentazione trasparente che lo conferma (contratto, cartella, fattura intestata al medico).

 

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2 commenti
    • Angela Di Pisa
      Angela Di Pisa dice:

      Ti ringrazio di cuore!
      Mi fa davvero piacere sapere che il tema suscita interesse — è un argomento che continua a porre domande importanti anche oggi.

      Rispondi

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