PIAGHE DA DECUBITO E RESPONSABILITA’ SANITARIA ROMA 2025
Piaghe da decubito e responsabilità sanitaria: le piaghe da decubito non sono un destino – fanno paura.
Ai pazienti, alle famiglie, alle strutture sanitarie perché diventano subito terreno di responsabilità e contenzioso.
Piaghe da decubito e responsabilità sanitaria: Il caso del Tribunale di Roma 2025 spiega perché la prevenzione va documentata e come incide sul contenzioso
Il paziente fragile che non aveva mai avuto piaghe
Il paziente è affetto da sclerosi laterale primaria, seguito da anni in assistenza domiciliare programmata.
Il medico curante lo scrive chiaramente:
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è suo paziente da molti anni;
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passa a letto numerose ore al giorno;
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non ha mai presentato lesioni da decubito.
Questo dato è decisivo:
paziente gravemente compromesso, allettato, ma senza piaghe.
Vuol dire che qualcuno, a casa, le misure preventive le stava applicando e le stava applicando bene.
Nel settembre 2017 il paziente viene ricoverato presso un ospedale per occlusione intestinale da fecaloma, in un quadro di sospetta infezione urinaria.
Ricovero dall’11 al 18 settembre.
Alla dimissione, lo scenario cambia completamente.
Il 20 settembre il medico di base lo visita a domicilio e certifica:
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“estese piaghe da decubito nella regione lombosacrale con aree di infezione e necrosi”;
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condizioni generali “estremamente scadute”.
Il servizio riabilitativo domiciliare conferma: il fisioterapista, il giorno stesso della dimissione, trova un ampio decubito sacrale con necrosi e un arrossamento al tallone destro.
Non si parla di un lieve arrossamento comparso dopo settimane.
Si parla di una lesione da decubito in stadio IV, 12 x 12 cm, profondità 4 cm, pochi giorni dopo il ricovero.
Le posizioni: è colpa della struttura o è “solo una complicanza”?
L’attore cita in giudizio la struttura sanitaria e contesta la gestione del ricovero:
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nessuna reale valutazione del rischio di piaghe;
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assenza o insufficienza di annotazioni in cartella sulle misure preventive;
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omissione di interventi adeguati rispetto a età, immobilità e patologia neurologica.
In sintesi: lesione prevedibile e prevenibile, se fossero state adottate le misure doverose.
La struttura replica con la linea difensiva classica:
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la condotta dei sanitari è stata corretta e conforme alle linee guida;
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la lesione insorta al momento delle dimissioni rientra nelle “complicanze prevedibili ma non prevenibili”;
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viste le condizioni generali, rientreremmo in quell’area di eventi che sfuggono nonostante tutte le cautele.
Tradotto: abbiamo fatto tutto il possibile, ma con un paziente così fragile la piaga può comunque comparire, senza colpa.
La CTU medico-legale: dove nascono davvero le piaghe
Il giudice nomina due CTU medico-legali.
La relazione peritale è il perno della decisione.
I consulenti:
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confermano che nel corso del ricovero il paziente sviluppa una lesione da decubito di IV grado in sede sacrale;
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riconducono la lesione a una gestione non adeguata del rischio;
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quantificano:
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danno biologico permanente al 15%;
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invalidità temporanea parziale al 75% per 105 giorni;
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invalidità temporanea parziale al 50% per 90 giorni.
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Ma il punto decisivo è la ricostruzione del nesso causale:
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le piaghe da decubito non sono una malattia misteriosa;
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non compaiono all’improvviso;
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sono l’esito di pressione prolungata, mancata mobilizzazione, assenza di presidi adeguati, carenza di monitoraggio cutaneo e di valutazione del rischio.
I CTU richiamano anche la giurisprudenza di legittimità sulle concause naturali e sul ruolo della struttura.
Concause naturali: perché non “salvano” la struttura
Il paziente era fragile, neurologico, allettato.
Tutto vero. Ma sul piano giuridico questo non basta.
I CTU chiariscono che:
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le condizioni preesistenti sono concause naturali non imputabili;
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possono favorire la comparsa di lesioni, ma non spezzano il nesso causale con l’omissione dei sanitari;
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non permettono un “frazionamento” della responsabilità tra malattia di base e condotta della struttura.
La Cassazione, in tema di concause, è chiara:
puoi dividere la responsabilità solo tra più condotte umane colpevoli, non tra una condotta colposa e lo sfondo naturale (malattia, età, fragilità).
Conseguenza:
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la sclerosi laterale primaria non riduce la percentuale di danno biologico;
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non si parla di “danno differenziale”, perché qui non c’è concorso di cause naturali di menomazione, ma coesistenza tra menomazione preesistente e nuovo danno da piaghe.
In altre parole: non puoi usare la fragilità del paziente come sconto sulla responsabilità.
Al contrario: è proprio quella fragilità che accende un dovere ancora più forte di prevenzione.
“Complicanza” non basta: serve la prova concreta
Un altro passaggio centrale è il richiamo alla Cassazione sul concetto di “complicanza”.
Il diritto non si ferma all’etichetta clinica:
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non importa se la medicina definisce un evento come “complicanza”;
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importa se nel caso concreto l’evento era prevedibile ed evitabile con una condotta conforme alle leges artis;
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se il medico o la struttura dimostrano di aver fatto tutto ciò che è richiesto, la complicanza può essere causa non imputabile;
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se quella prova manca, l’etichetta “complicanza” non ha valore esimente.
Nel caso di Roma:
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la cartella non documenta in modo sufficiente valutazione del rischio, presidi, mobilizzazione;
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la CTU collega la lesione alla gestione del ricovero;
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la tesi della “complicanza inevitabile” non regge.
La piaga da decubito non è quindi trattata come evento sfortunato, ma come esito di una prevenzione carente.
La proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.
Sulla base della CTU, il giudice formula una proposta di conciliazione:
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pagamento, da parte della struttura, di una somma calcolata sulle tabelle in uso al Tribunale di Roma (15% di danno biologico + ITT/IPT);
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spese di CTU a carico della convenuta;
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riconoscimento di spese legali e contributo unificato a favore dell’attore.
Sia il paziente sia la struttura aderiscono.
Il giudice prende atto, dichiara cessata la materia del contendere e cancella la causa dal ruolo.
La motivazione però resta.
E manda un messaggio diretto a chi oggi gestisce reparti con pazienti ad alto rischio.
Cosa dice questo caso a cliniche e direttori sanitari
Da questa vicenda emergono alcuni punti fermi.
1. Il paziente fragile non è destinato alle piaghe
Non è vero che “con quei pazienti le piaghe sono inevitabili”.
La prova è semplice: prima del ricovero non c’erano, dopo il ricovero compaiono in stadio IV.
2. La prevenzione è concreta, non teorica
Prevenzione vuol dire:
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valutare il rischio con scale validate;
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programmare cambi posturali e mobilizzazioni;
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usare materassi e cuscini antidecubito adeguati;
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monitorare la cute e scriverlo in cartella;
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coinvolgere l’équipe (medici, infermieri, fisioterapisti) in modo coordinato.
Se non è in cartella, in giudizio è come se non fosse stato fatto.
3. Le concause naturali non riducono il danno
Età, patologie, immobilità:
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spiegano perché il paziente è fragile;
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non giustificano la mancanza di prevenzione;
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non consentono di abbassare il risarcimento se la lesione nasce da una gestione inadeguata.
4. La cartella clinica è lo specchio della struttura
In questo caso, la cartella è il vero banco di prova:
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se documenta il rischio, le misure e i controlli, può diventare la miglior difesa;
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se è vuota o povera, diventa il punto più debole in giudizio.
E per pazienti e famiglie?
La sentenza chiarisce anche un altro aspetto:
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quando la lesione nasce durante il ricovero, in una fase in cui la gestione è in mano alla struttura, il baricentro della responsabilità è interno all’ospedale;
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la famiglia può avere rilievo dopo, nella fase domiciliare, ma non può “coprire” il difetto di prevenzione del ricovero.
Per pazienti e caregiver, questo significa una cosa semplice:
se compaiono piaghe dopo un ricovero, è legittimo chiedere come è stato gestito il rischio durante la degenza e cosa risulta in cartella.
Conclusione: la piaga da decubito come indice di qualità (e di rischio)
Le piaghe da decubito, oggi, non sono solo un problema clinico.
Sono:
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un indicatore di qualità dell’assistenza;
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un punto sensibile di contenzioso;
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il luogo in cui si vede se la prevenzione è reale o solo scritta nei protocolli.
La decisione del Tribunale di Roma del 2025 mette in chiaro alcuni messaggi:
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la lesione è prevedibile in certi pazienti;
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la struttura ha un dovere di prevenzione attiva e documentata;
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le concause naturali non riducono la responsabilità quando la prevenzione manca;
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l’etichetta “complicanza” non basta: serve la prova concreta della condotta conforme alle leges artis;
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CTU e cartella clinica decidono le sorti del giudizio.
La piaga da decubito non è solo una ferita sulla pelle del paziente.
È, quasi sempre, uno specchio fedele di come una struttura sceglie di prendersi cura – o di non prendersi cura – della sua fragilità.
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