Piaghe da decubito: prevenzione e prove, la cartella clinica non basta
/0 Commenti/in Angela di Pisa, diritto civile, diritto sanitaro, MSDA, responsabiità medica, Sentenze/da Angela Di PisaLe piaghe da decubito (lesioni da pressione) sono spesso il punto in cui medicina, organizzazione e diritto si incontrano nel modo più duro: paziente fragile, rischio elevato, tempi di assistenza serrati, e poi — quando la lesione compare o peggiora — la domanda inevitabile: era presente all’ingresso o si è formata durante la degenza?
Su questo passaggio si gioca moltissimo, soprattutto perché, nel contenzioso, la prova del nesso causale ruota spesso attorno a ciò che è scritto (e come è scritto) in cartella clinica.
E proprio qui interviene una pronuncia molto istruttiva: Cassazione civile, Sez. III, ordinanza pubblicata il 20 gennaio 2026 (adunanza 17 dicembre 2025), RG 22853/2024.
Il caso: decesso “a causa delle piaghe” e domanda risarcitoria rigettata in appello
La causa nasce dalla richiesta dell’erede di una paziente deceduta: si assume che il decesso sia avvenuto a causa delle piaghe da decubito sviluppatesi (o aggravatesi) durante il ricovero, per negligenza della struttura sanitaria. In primo e secondo grado la domanda viene rigettata: la Corte d’appello ritiene provato che le lesioni preesistessero al ricovero e che la paziente fosse stata adeguatamente mobilizzata.
Il punto decisivo: “fede privilegiata” sì… ma solo per alcuni contenuti
La Cassazione richiama un principio chiave (spesso frainteso anche in aula):
La cartella clinica ha natura di certificazione amministrativa (artt. 2699 ss. c.c.) con “fede privilegiata” solo per le attività compiute e i fatti attestati come avvenuti in presenza (es. somministrazioni, manovre, parametri rilevati, mobilizzazioni annotate come eseguite).
Non ha fede privilegiata per valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o opinione (es. “lesioni da decubito di II grado già presenti all’ingresso” se esprime un giudizio diagnostico e non una mera descrizione obiettiva).
L’errore della Corte d’appello (e perché conta moltissimo in tema decubiti)
Secondo la Cassazione è errata l’affermazione per cui, in assenza di querela di falso, sarebbe “provato” che all’ingresso la paziente avesse già “lesioni da decubito di livello 2”.
Perché? Perché la riconducibilità della lesione al “decubito” e la sua stadiazione sono valutazioni/diagnosi: quindi non possono essere blindate dalla fede privilegiata tipica dell’atto pubblico.
Conseguenza: la sentenza viene cassata con rinvio, chiedendo al giudice del merito di rinnovare la valutazione probatoria sul nesso causale, senza attribuire fede privilegiata a quelle parti della documentazione che contengono diagnosi/opinioni.
Cosa insegna, in concreto, questa decisione
1) In cartella clinica va separato ciò che è “fatto” da ciò che è “valutazione”
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Fatto (descrizione obiettiva): sede, dimensioni, aspetto della cute, presenza di essudato, dolore riferito, foto cliniche (se acquisite correttamente), orari e modalità di mobilizzazione, presidi applicati, parametri rilevati, firme e tracciabilità.
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Valutazione (qualificazione tecnica): “lesione da decubito”, “stadio II”, “pregressa”, “inevitabile”, “non prevenibile”.
Questa distinzione incide direttamente sul modo in cui il giudice può utilizzare il documento.
2) Se si sostiene che la lesione era “già presente”, servono documenti importanti
La semplice annotazione non basta, se non è supportata da:
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descrizione puntuale all’accettazione,
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documentazione esterna temporalmente vicina (quando disponibile),
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coerenza clinica e cronologia chiara,
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eventuale coinvolgimento tempestivo del team wound care.
3) Prevenzione = organizzazione + tracciabilità
Nel contenzioso, le buone prassi diventano decisive quando sono documentate:
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valutazione del rischio (scale e tempi di rivalutazione),
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piano di mobilizzazione e posizionamento,
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presidi antidecubito coerenti col rischio,
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monitoraggio nutrizionale/idratazione,
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gestione tempestiva della lesione (valutazione, medicazioni, consulti),
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continuità tra turni e consegne infermieristiche.
Perché il tema è sensibile sul piano della responsabilità sanitaria
Le piaghe da decubito, soprattutto nei pazienti fragili, sono spesso considerate un indicatore critico di qualità assistenziale. In giudizio non è sufficiente invocare la complessità del caso: la differenza la fa la catena completa rischio → prevenzione → monitoraggio → intervento → documentazione.
E la cartella clinica, per quanto centrale, non è un “salvacondotto”: dipende da come è redatta e da quale tipo di contenuto si pretende di far valere.
Per strutture e direzioni sanitarie, la tutela non passa solo dalla cura della lesione, ma dalla capacità di dimostrare un percorso assistenziale coerente, tempestivo e tracciabile.
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