Polizza assicurativa danni da tubazioni fatto accidentale.

Fatto accidentale e danni da tubazioni: cosa copre la polizza

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli (n. 5637 del 12 novembre 2025) si allinea all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, offrendo una delle applicazioni più rigorose del principio secondo cui la clausola “accidentale” nelle polizze RC non può essere utilizzata per escludere i danni da colpa. Un principio che, tuttavia, non sempre viene recepito nei giudizi di merito, rendendo spesso necessario l’intervento chiarificatore della Cassazione.

Il caso concreto: infiltrazioni e manleva assicurativa

Nel caso deciso dalla Corte partenopea, un condominio – già ritenuto responsabile in via definitiva per danni da infiltrazioni – agiva contro la propria compagnia assicurativa per ottenere la manleva. La compagnia opponeva il diniego di copertura, sostenendo che il danno non derivasse da un “fatto accidentale” ma da condotte colpose, quindi escluse dalla garanzia. Si trattava di infiltrazioni provenienti da una zona condominiale, aggravate dal dissesto del marciapiede pubblico e da malfunzionamenti dell’impianto fognario.

La Corte ha respinto l’eccezione, affermando che la clausola “fatto accidentale”, per come formulata, non esclude i danni derivanti da colpa, anche grave. Secondo i giudici, una lettura che escluda sistematicamente ogni condotta colposa svuoterebbe di contenuto la funzione stessa dell’assicurazione per responsabilità civile, violando gli artt. 1366 e 1370 c.c. La compagnia è stata quindi condannata a tenere indenne il condominio per quanto dovuto alla parte danneggiata, in misura pari alla responsabilità accertata (70%).

Cosa dice la Cassazione sulla clausola “accidentale”

Il principio affermato a Napoli si fonda su una giurisprudenza di legittimità ormai solida. Già con la sentenza n. 4799 del 2013, la Cassazione aveva chiarito che la clausola del “fatto accidentale” non può essere interpretata in senso restrittivo fino a escludere la colpa. La stessa posizione è stata successivamente confermata con:

  • Cass. civ., ord. 11 agosto 2017, n. 20070: l’evento colposo rientra nella normale operatività della polizza RC, salvo esclusione espressa;
  • Cass. civ., ord. 26 luglio 2019, n. 20305: l’assicurazione per responsabilità civile copre anche la colpa grave; l’eventuale esclusione della colpa deve essere chiara e specifica;
  • Cass. civ., ord. 29 luglio 2022, n. 23762: l’interpretazione della clausola va condotta a favore del contraente debole, richiamando l’art. 1370 c.c.;
  • Cass. civ., ord. 27 giugno 2023, n. 18320: errore del giudice d’appello nell’aver attribuito alla clausola accidentale un significato restrittivo in assenza di ulteriori esclusioni;
  • Cass. civ., ord. 26 gennaio 2024, n. 3051: ribadita la necessità di interpretare le clausole in modo coerente con la funzione assicurativa e con il principio di buona fede (art. 1366 c.c.).
Il ruolo della giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito conferma tale orientamento: il Tribunale di Milano (sent. n. 6084/2023) ha riconosciuto la copertura per danni da omessa manutenzione dell’impianto di sollevamento acque, ritenendo inoperante la clausola “accidentale” in assenza di altre esclusioni. Analogamente, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sent. n. 4153/2024), la Corte d’Appello di Bologna (n. 1191/2023) e il Tribunale di Firenze (n. 2848/2021) hanno ritenuto applicabile la copertura assicurativa in presenza di guasti e infiltrazioni derivanti da condotte omissive o colpose.

Quando la colpa è comunque coperta

È fondamentale precisare che la copertura per i danni colposi vale solo se il contratto non contiene ulteriori clausole di esclusione chiaramente formulate. Come affermato dalla Cassazione (ord. n. 20305/2019), un’esclusione della colpa – specie se grave – non può desumersi da formule generiche o ambigue: deve essere prevista espressamente. In mancanza, si applica il principio di interpretazione a favore del contraente che non ha redatto la clausola (art. 1370 c.c.), in coerenza con l’esigenza di tutela del soggetto assicurato. La clausola “accidentale”, dunque, non legittima di per sé l’esclusione dei danni da colpa: serve una volontà contrattuale inequivoca.

Il criterio guida che emerge è chiaro: la clausola del “fatto accidentale” non può essere usata per escludere automaticamente la copertura di eventi colposi. La giurisprudenza ha chiarito che la copertura assicurativa per responsabilità civile resta pienamente operativa anche in presenza di colpa grave, e che solo il dolo – ovvero il comportamento intenzionalmente lesivo – è causa di esclusione automatica, in forza dell’art. 1900 c.c. In questo senso, la Corte di Cassazione (ord. n. 20305/2019) ha precisato che la colpa grave non può essere esclusa se non attraverso una clausola espressa e chiaramente formulata, poiché l’assicurazione della responsabilità civile è funzionalmente destinata a coprire proprio i danni non voluti ma causati da condotte negligenti.

L’orientamento è stato ribadito anche in sede di legittimità più recente, con l’ordinanza n. 3051 del 26 gennaio 2024, nella quale si riconosce che la copertura può operare persino in presenza di comportamenti colposi reiterati nel tempo, ove non emerga una volontà dolosa dell’assicurato. La colpa, anche se aggravata da trascuratezza sistematica o omissione prolungata, non è sufficiente a legittimare l’esclusione della garanzia, se la clausola “accidentale” è formulata in termini generici. In questa prospettiva, la responsabilità civile involontaria – compresa quella derivante da comportamenti reiterati – rientra nella sfera di rischio assicurato, e ogni ambiguità va risolta in favore dell’assicurato ai sensi dell’art. 1370 c.c.

Cosa può fare chi riceve un diniego di copertura

Chi riceve un diniego di copertura per infiltrazioni o guasti idraulici fondato sulla presunta “non accidentalità” del danno può:

  1. Verificare se la clausola di polizza esclude esplicitamente la colpa: se non lo fa in modo chiaro, l’esclusione non è valida;
  2. Contestare formalmente il rifiuto della compagnia, richiamando la giurisprudenza più recente;
  3. Valutare il ricorso al giudice, specie se il danno è rilevante o se la compagnia mantiene un’interpretazione restrittiva e ingiustificata.
Conclusioni

Le clausole assicurative non possono ridurre la tutela dell’assicurato oltre i limiti imposti dalla legge e dall’interpretazione consolidata dei giudici. In tema di danni da infiltrazioni e rotture impiantistiche, la colpa – anche grave – non è un ostacolo alla copertura. E le resistenze immotivate delle compagnie non devono essere accettate passivamente.

 

Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle novità giurisprudenziali e strumenti pratici per la tutela del condominio e dei professionisti del settore.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *